Come funziona la procedura
1. la domanda di mediazione deve essere depositata con l’apposito modulo, anche congiuntamente e anche nei confronti di più parti;
2. l’Organismo entro 30 giorni fissa un incontro conoscitivo con le parti e con i loro avvocati,
3. le parti con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro decidono di proseguire la mediazione o di abbandonarla;
4. con la partecipazione al primo incontro si avvera la condizione di procedibilità della domanda giudiziale; infatti se, durante l’incontro, venisse dichiarata la non volontà delle parti a proseguire la mediazione, il tentativo sarà considerato comunque compiuto e si potrà agire giudizialmente;
5. nel caso in cui all’esito del primo incontro le parti decidessero di avviare la procedura di mediazione, l’Organismo fisserà un nuovo incontro;
6. la procedura di mediazione si conclude entro tre mesi;
7. il mediatore redige un verbale che dà atto dell’esito della procedura;
8. quando l’accordo è raggiunto se sia stato sottoscritto dagli avvocati delle parti costituisce titolo esecutivo, in tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale.
9. quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore forma processo verbale, con l’indicazione dell’eventuale proposta o del mancato accordo.
ESTREMI PER VERSAMENTI MEDIAZIONE
- Servizio POS presso le Sedi della Camera di Media Conciliazione OAV
- Banca Popolare del Lazio
IBAN: IT 31 P 05104 39499 CC0090521584
Causale: Cognome e Nome parti proponenti e parti chiamate. - Banca Popolare di Milano
IBAN: IT 68K0503421902000000003825
Causale: Cognome e Nome parti proponenti e parti chiamate.