Crediti d'imposta

Vi ricordiamo che l’art. 20, comma 1, D.Lgs 28/2010 ha previsto che alle parti che hanno partecipato ad un procedimento di mediazione viene riconosciuto:

1. a) un credito di imposta commisurato all’indennità versata all’Organismo di Mediazione, per le spese di propria spettanza; credito che, in caso di accordo, è riconosciuto fino alla concorrenza di euro 600 e che, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, è pari alla metà dell’indennità versata, fino al tetto massimo di euro 300,00;

2. b) nei casi di mediazione cosiddetta obbligatoria, ossia quando il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5, comma 1) e quando è demandata dal Giudice (art. 5-quater), è riconosciuto un credito di imposta commisurato all’importo del compenso versato al proprio avvocato da ciascuna parte per l’assistenza prestata nella procedura di mediazione, fino alla concorrenza di euro 600 in caso di accordo e, in caso di mancato accordo, fino ad euro 300,00;

I crediti di cui sopra, tuttavia, sono cumulabili entro un tetto massimo di utilizzo pari a euro 600 a persona per procedura e un tetto massimo annuale di euro 2.400 per le persone fisiche e di euro 24.000 per le persone giuridiche.

Ed ancora, l’art. 20 comma 3D.Lgs. 28/2010 ha previsto che:

1. c) nei casi di mediazione che si conclude con un accordo che porta all’estinzione della causa giudiziale (MEDIAZIONE

DEMANDATA DAL GIUDICE), è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla

parte in relazione al giudizio dichiarato estinto entro il limite di euro 518,00.

Tali previsioni, e quelle relative al credito di imposta per l’esperimento dei procedimenti di negoziazione assistita ed arbitrato, hanno trovato attuazione con il D.M. 01.08.2023, rubricato “Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita” (23A04557), pubblicato in GU n.183 del 7-8-2023.

Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 5, di detto decreto, la domanda di attribuzione dei crediti di imposta deve essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito ministeriale (link in calce) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato.

Negoziazione assistita e arbitrato: è previsto un credito d’imposta commisurato al compenso fino a un massimo di 250 euro per le parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento e alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri, in caso di successo o di conclusione dell’arbitrato con lodo.

Ai sensi dell’art. 19 del D.M., le disposizioni del decreto si applicano alle domande di attribuzione dei crediti di imposta presentate in data successiva alla sua entrata in vigore.

Di conseguenza, dovranno essere presentate a partire dal 1 gennaio ed entro il 31 marzo le domande di riconoscimento di crediti di imposta per le
mediazioni concluse entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Si ricorda che la procedura sopraindicata, è l’UNICA che consente alle parti di ottenere il credito di imposta previsto dalla vigente normativa.

https://lsg.giustizia.it/

Decorso inutilmente il termine del 31 marzo p.v., non sarà più possibile ottenere il menzionato beneficio fiscale.

Sede Legale: P.zza G. Falcone n.1 – Velletri (RM)
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