Dal 21 settembre 2013 la nuova mediazione obbligatoria

Dopo un articolato iter legislativo, con la pubblicazione della legge n. 98 del 9 agosto 2013 (in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013, S.O. n. 63) di conversione del Dl “fare” (Dl 69/2013) la mediazione civile giunge ad un nuovo approdo.
Il nuovo testo di legge, che novella il Dlgs 28/2010, riscrive alcuni dei punti cardine dell’originario impianto normativo soprattutto con riguardo alla mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.

Dal 21 settembre 2013, per i prossimi quattro anni, è tornata in vigore la mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause: controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Non è più previsto il tentativo di mediazione obbligatorio per le controversie in materia di RC Auto e viene inserita una modifica che fa rientrare nell’obbligo non solo le liti derivanti da responsabilità medica ma anche sanitaria.

Fondamentale cambiamento è la disposizione della fissazione di un incontro preliminare, a cui le parti devono partecipare perché si consideri avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Durante tale incontro, le parti decidono se concludere la mediazione con un accordo, oppure proseguire la mediazione o ancora, in caso di mancato accordo, terminare la procedura di mediazione e andare in giudizio (senza pagare le indennità della mediazione).

Fra le altre novità introdotte: l’introduzione della competenza territoriale, l’assistenza tecnica garantita, l’attribuzione al giudice del potere di prescrivere la mediazione alle parti nel corso del processo.

Si segnala, inoltre, la rilevanza affidata alla figura dell’Avvocato che assume un ruolo importante nella procedura di mediazione, per cui:
– le parti dovranno essere necessariamente assistite da un legale durante tutta la procedura;
– in caso di accordo conciliativo tra le parti l’avvocato potrà certificare la conformità dell’accordo attribuendogli efficacia esecutiva, senza che vi sia necessità di omologazione giudiziale;
– tutti gli avvocati sono mediatori di diritto.

L’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati, dunque, prosegue il proprio impegno nell’attività di mediazione, forte del patrimonio culturale acquisito con il lavoro svolto sino ad oggi.
Su questo sito internet sono disponibili i moduli per chiedere l’avvio della mediazione.

Sede Legale: P.zza G. Falcone n.1 – Velletri (RM)
Sede Operativa: Via G. Donizetti s.n.c. – Albano Laziale (RM)
Sede Operativa: Via Filippo Turati s.n.c. – Velletri (RM)
C.F. e P.IVA: 11568921008 – Codice Destinatario: W7YVJK9
TELEFONO: 06 939 53 087
PEC: mediazioneforensevelletri@legalmail.it

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